(Il testo riportato non riveste carattere di ufficialitą)
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA Promulga:
la seguente
legge:
Art. 1.
1. All'articolo
2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: "e con
l'indicazione della durata dell'astensione dal lavoro" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: ".I soggetti che proclamano lo
sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso,
la durata e le modalita' di attuazione, nonche' le motivazioni, dell'astensione
collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle
amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio
costituito presso l'autorita' competente ad adottare l'ordinanza di cui
all'articolo 8, che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di
garanzia di cui all'articolo 12".
2. All'articolo
2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole:
"in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della
sicurezza" sono inserite le seguenti: ", nonche' alla salvaguardia
dell'integrita' degli impianti".
3. All'articolo
2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da:
"di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93" fino a: "sentite le
organizzazioni degli utenti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive
modificazioni, nonche' nei regolamenti di servizio, da emanare in base agli
accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo
decreto legislativo n. 29 del 1993".
4. All'articolo
2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le
parole: "possono disporre forme di erogazione periodica" sono
aggiunte le seguenti: "e devono altresi' indicare intervalli minimi da
osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del
successivo, quando cio' sia necessario ad evitarle che, per effetto di scioperi
proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo
stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente
compromessa la continuita' dei servizi pubblici di cui all'articolo 1. Nei
predetti contratti o accordi collettivi devono essere in ogni caso previste procedure
di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da
esperire prima della proclamazione dello sciopero ai sensi del comma 1. Se non
intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le
parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si
svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il
comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e
salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha
rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le altre
misure di cui al presente articolo non siano previste dai contratti o accordi
collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o se previste non siano
valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera a), la provvisoria regolamentazione
compatibile con le finalita' del comma 3".
5. All'articolo
2, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: "di cui alla
legge 29 marzo 1983, n. 93" fino a: "di cui all'articolo 25 della
medesima legge" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche'
nei regolamenti di servizio da emanare in base agli accordi con le
rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto
legislativo n. 29 del 1993 e nei codici di auto-regolamentazione di cui
all'articolo 2-bis della presente legge".
6. All'articolo
2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: "quando
l'astensione dal lavoro sia terminata." e' inserito il seguente periodo:
"Salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi sia stata una
richiesta da parte della Commissione di garanzia o dell'autorita' competente ad
emanare l'ordinanza di cui all'articolo 8, la revoca spontanea dello sciopero
proclamato, dopo che e' stata data informazione all'utenza ai sensi del
presente comma, costituisce forma sleale di azione sindacale e viene valutata
dalla Commissione di garanzia ai fini previsti dall'articolo 4, commi da 2 a
4-bis".
7. All'articolo
2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il terzo periodo sono
aggiunti i seguenti: "Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei
servizi hanno l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia
che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed
effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, e
le relative motivazioni, nonche' le cause di insorgenza dei conflitti.
La violazione di
tali obblighi viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui
all'articolo 4, comma 4-sexies".
Art. 2.
1. Dopo
l'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e' inserito il seguente:
"Art.
2-bis. - 1. L'astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di
rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o
piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalita' dei servizi pubblici di
cui all'articolo 1, e' esercitata nel rispetto di misure dirette a consentire
l'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al medesimo articolo. A
tale fine la Commissione di garanzia di cui all'articolo 12 promuove
l'adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza
delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino,
in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della
persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1. Se tali codici
mancano o non sono valutati idonei a garantire le finalita' di cui al comma 2
dell'articolo 1, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle
forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), delibera la provvisoria
regolamentazione. I codici di autoregolamentazione devono in ogni caso
prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5
dell'articolo 2, l'indicazione della durata e delle motivazioni dell'astensione
collettiva, ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile
con le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1. In caso di violazione dei
codici di autoregolamentazione, fermo restando quanto previsto dal comma 3
dell'articolo 2, la Commissione di garanzia valuta i comportamenti e adotta le
sanzioni di cui all'articolo 4".
2. Decorsi sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora i codici di
autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis della legge 12 giugno 1990, n.
146, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non siano ancora stati
adottati, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme
previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della predetta legge n. 146 del
1990, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, delibera
la provvisoria regolamentazione.
Art. 3.
1. All'articolo
4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: ", primo
periodo," sono soppresse.
2. All'articolo
4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: ", per la
durata dell'azione stessa" fino a: "pubblici dipendenti" sono
sostituite dalle seguenti: "i permessi sindacali retribuiti ovvero i
contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi,
per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico
complessivo non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000
tenuto conto della consistenza associativa, della gravita' della violazione e
della eventuale recidiva, nonche' della gravita' degli effetti dello sciopero
sul servizio pubblico. Le medesime organizzazioni sindacali possono altresi'
essere escluse dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due
mesi dalla cessazione del comportamento".
3. All'articolo
4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il comma 3 e' abrogato.
4. All'articolo
4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. I
dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali
rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici di cui
all'articolo 1, comma 1, che non osservino le disposizioni previste dal comma 2
dell'articolo 2 o gli obblighi loro derivanti dagli accordi o contratti
collettivi di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o dalla regolazione
provvisoria della Commissione di garanzia, o che non prestino correttamente
l'informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti alla
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000, tenuto
conto della gravita' della violazione, dell'eventuale recidiva, dell'incidenza
di essa sull'insorgenza o sull'aggravamento di conflitti e del pregiudizio
eventualmente arrecato agli utenti. Alla medesima sanzione sono soggetti le
associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavoratori
autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che aderendo alla protesta si
siano astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di
autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, o della regolazione provvisoria
della Commissione di garanzia e in ogni altro caso di violazione dell'articolo
2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione viene applicata con
ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione
ispettorato del lavoro".
5. All'articolo
4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 4, come sostituito dal
comma 4 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
"4-bis.
Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non risultino applicabili, perche'
le organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito
non fruiscono dei benefici di ordine patrimoniale di cui al comma 2 o non
partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia delibera in via
sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che
rispondono legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto
della consistenza associativa, della gravita' della violazione e della
eventuale recidiva, nonche' della gravita' degli effetti dello sciopero sul
servizio pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire
50.000.000. La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della
direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.
4-ter. Le
sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel massimo se
l'astensione collettiva viene effettuata nonostante la delibera di invito della
Commissione di garanzia emanata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c),
d), e) ed h).
4-quater. Su
richiesta delle parti interessate, delle associazioni degli utenti
rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, delle autorita'
nazionali o locali che vi abbiano interesse o di propria iniziativa, la
Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione del comportamento
delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o
delle amministrazioni e delle imprese" interessate, ovvero delle
associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, nei casi di astensione collettiva di cui
agli articoli 2 e 2-bis. L'apertura del procedimento viene notificata alle
parti, che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere di
essere sentite. Decorso tale termine e comunque non oltre sessanta giorni
dall'apertura del procedimento, la Commissione formula la propria valutazione
e, se valuta negativamente il comportamento, tenuto conto anche delle cause di
insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni ai sensi del presente articolo,
indicando il termine entro il quale la delibera deve essere eseguita con
avvertenza che dell'avvenuta esecuzione deve essere data comunicazione alla
Commissione di garanzia nei trenta giorni successivi, cura la notifica della
delibera alle parti interessate e, ove necessario, la trasmette alla direzione
provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro competente.
4-quinquies.
L'INPS trasmette trimestralmente alla Commissione di garanzia i dati
conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti di cui
al comma 2.
4-sexies. I
dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i legali
rappresentanti degli enti e delle imprese che nel termine indicato per
l'esecuzione della delibera della Commissione di garanzia non applichino le
sanzioni di cui al presente articolo, ovvero Che non forniscano nei successivi
trenta giorni le informazioni di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad
una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.000.000 per
ogni giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione amministrativa pecuniaria
viene deliberata dalla Commissione di garanzia tenuto conto della gravita'
della violazione e della eventuale recidiva, ed applicata con
ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione
ispettorato del lavoro, competente per territorio".
Art. 4.
1. - I commi
sesto e settimo dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, introdotti
dall'articolo 6, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono abrogati.
Art. 5.
1. All'articolo
7, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "di cui alla
legge 29 marzo 1983, n. 93" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni".
Art. 6.
1. Dopo
l'articolo 7 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis
- 1. Le associazioni degli utenti riconosciute ai fini della legge 30 luglio
1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio ai sensi dell'articolo 3
della citata legge, in deroga alla procedura di conciliazione di cui al comma 3
dello stesso articolo, anche al solo fine di ottenere la pubblicazione, a spese
del responsabile, della sentenza che accerta la violazione dei diritti degli
utenti, limitatamente ai casi seguenti:
a) nei confronti
delle organizzazioni sindacali responsabili, quando lo sciopero sia stato
revocato dopo la comunicazione all'utenza al di fuori dei casi di cui
all'articolo 2, comma 6, e quando venga effettuato nonostante la delibera di
invito della Commissione di garanzia di differirlo ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, lettere c), d), e) ed h), e da cio' consegua un pregiudizio al diritto
degli utenti di usufruire con certezza dei servizi pubblici;
b) nei confronti
delle amministrazioni, degli enti o delle imprese che erogano i servizi di cui
all'articolo 1, qualora non vengano fornite adeguate informazioni agli utenti
ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e da cio' consegua un pregiudizio al diritto
degli utenti di usufruire dei servizi pubblici secondo standard di qualita' e
di efficienza".
Art. 7.
1. L'articolo 8
della legge 12 giugno 1990, n. 146, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. -
1. Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai
diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma
1, che potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla alterazione del
funzionamento dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, conseguente all'esercizio
dello sciopero o a forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione della Commissione di
garanzia ovvero, nei casi di necessita' e urgenza, di propria iniziativa,
informando previamente la Commissione di garanzia, il Presidente del Consiglio
dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza
nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, il prefetto o il
corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, informati i presidenti
delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, invitano le
parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo,
esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire nel piu' breve tempo possibile,
e se il tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure necessarie a
prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati
di cui all'articolo 1, comma 1.
2. L'ordinanza
puo' disporre il differimento dell'astensione collettiva ad altra data, anche
unificando astensioni collettive gia' proclamate, la riduzione della sua durata
ovvero prescrivere l'osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei
singoli che vi aderiscono e delle amministrazioni o imprese che erogano il
servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio
pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1.
Qualora la
Commissione di garanzia, nella sua segnalazione o successivamente, abbia
formulato una proposta in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza al
fine di evitare il pregiudizio ai predetti diritti, l'autorita' competente ne
tiene conto. L'ordinanza e' adottata non meno di quarantotto ore prima
dell'inizio dell'astensione collettiva, salvo che sia ancora in corso il
tentativo, di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza, e deve specificare
il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati
dalle parti.
3. L'ordinanza
viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da
effettuare, a cura dell'autorita' che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono
l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle
persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa,
nonche' mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiere a cura
dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresi'
data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa,
nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione.
4. Dei
provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, il Presidente del
Consiglio dei ministri da' comunicazione alle Camere".
Art. 8.
1. All'articolo
9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "dei prestatori
di lavoro subordinato o autonomo" sono sostituite dalle seguenti:
"dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli
imprenditori".
2. All'articolo
9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "da un minimo
di lire 100.000 ad un massimo di lire 400.000" sono sostituite dalle
seguenti: "da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000.
Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di
rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori,
che non ottemperano all'ordinanza di cui all'articolo 8 sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 per ogni
giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica
dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della gravita'
delle conseguenze dell'infrazione.
Le sanzioni sono
irrogate con decreto della stessa autorita' che ha emanato l'ordinanza e sono
applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del
lavoro-sezione ispettorato del lavoro".
Art. 9.
1. All'articolo
12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, i periodi secondo e terzo,
introdotti dall'articolo 17, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono
sostituiti dai seguenti: "La Commissione si avvale di personale, anche con
qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando
o fuori ruolo, adottando a tale fine i relativi provvedimenti. Per i dipendenti
pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. La Commissione individua, con propria
deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi nel limite massimo
di trenta unita'. Il personale in servizio presso la Commissione in posizione
di comando o fuori ruolo conserva lo stato giuridico e il trattamento economico
fondamentale delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime.
Allo stesso personale spettano un'indennita' nella misura prevista per il
personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' gli
altri trattamenti economici accessori previsti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro. I trattamenti accessori gravano sul fondo di cui al comma
5".
2. All'onere
derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari
a lire 108 milioni per il 2000 ed a lire 423 milioni annue a decorrere dal
2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo.
3. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10.
1. L'articolo 13
della legge 12 giugno 1990, n. 146, e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. -
1. La Commissione:
a) valuta, anche
di propria iniziativa, sentite le organizzazioni dei consumatori e degli utenti
riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, che
siano interessate ed operanti nel territorio di cui trattasi, le quali possono
esprimere il loro parere entro il termine stabilito dalla Commissione medesima,
l'idoneita' delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento
e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2
dell'articolo 2 a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di
sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e qualora non le giudichi idonee
sulla base di specifica motivazione, sottopone alle parti una proposta
sull'insieme delle prestazioni, procedure e misure da considerare
indispensabili.
Le parti devono
pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro quindici giorni dalla
notifica. Se non si pronunciano, la Commissione, dopo avere verificato, in
seguito ad apposite audizioni da svolgere entro il termine di venti giorni,
l'indisponibilita' delle parti a raggiungere un accordo, adotta con propria
delibera la provvisoria regolamentazione delle prestazioni indispensabili,
delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di
contemperamento, comunicandola alle parti interessate, che sono tenute ad
osservarla agli effetti dell'articolo 2, comma 3, fino al raggiungimento di un
accordo valutato idoneo. Nello stesso modo la Commissione valuta i codici di
autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, e provvede nel caso in cui
manchino o non siano idonei ai sensi della presente lettera. La Commissione, al
fine della provvisoria regolamentazione di cui alla presente lettera, deve
tenere conto delle previsioni degli atti di autoregolamentazione vigenti in
settori analoghi o similari nonche' degli accordi sottoscritti nello stesso
settore dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale. Nella provvisoria regolamentazione, le prestazioni
indispensabili devono essere individuate in modo da non compromettere, per la
durata della regolamentazione stessa, le esigenze fondamentali di cui
all'articolo l; salvo casi particolari, devono essere contenute in misura non
eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e
riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente
ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del
servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni
tecniche e della sicurezza.
Si deve comunque
tenere conto dell'utilizzabilita' di servizi alternativi o forniti da imprese
concorrenti. Quando, per le finalita' di cui all'articolo 1 e' necessario
assicurare fasce orarie di erogazione dei servizi, questi ultimi devono essere
garantiti nella misura di quelli normalmente offerti e pertanto non rientrano nella
predetta percentuale del 50 per cento. Eventuali deroghe da parte della
Commissione, per casi particolari, devono essere adeguatamente motivate con
specifico riguardo alla necessita' di garantire livelli di funzionamento e di
sicurezza strettamente occorrenti all'erogazione dei servizi, in modo da non
compromettere le esigenze fondamentali di cui all'articolo 1. I medesimi
criteri previsti per la individuazione delle prestazioni indispensabili ai fini
della provvisoria regolamentazione costituiscono parametri di riferimento per
la valutazione, da parte della Commissione, dell'idoneita' degli atti negoziali
e di autoregolamentazione. Le delibere adottate dalla Commissione ai sensi
della presente lettera sono immediatamente trasmesse ai Presidenti delle Camere;
b) esprime il
proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti
degli accordi o codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo
2 e all'articolo 2-bis per la parte di propria competenza su richiesta congiunta
delle parti o di propria iniziativa. Su richiesta congiunta delle parti
interessate, la Commissione puo' inoltre emanare un lodo sul merito della
controversia. Nel caso in cui il servizio sia svolto con il concorso di una
pluralita' di amministrazioni ed imprese la Commissione puo' convocare le
amministrazioni e le imprese interessate, incluse quelle che erogano servizi
strumentali, accessori o collaterali, e le rispettive organizzazioni sindacali,
e formulare alle parti interessate una proposta intesa a rendere omogenei i
regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2, tenuto conto delle esigenze del
servizio nella sua globalita';
c) ricevuta la
comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, puo' assumere informazioni o
convocare le parti in apposite audizioni, per verificare se sono stati esperiti
i tentativi di conciliazione e se vi sono le condizioni per una composizione
della controversia, e nel caso di conflitti di particolare rilievo nazionale
puo' invitare, con apposita delibera, i soggetti che hanno proclamato lo
sciopero a differire la data dell'astensione dal lavoro per il tempo necessario
a consentire un ulteriore tentativo di mediazione;
d) indica
immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni
relative al preavviso, alla durata massima, all'esperimento delle procedure
preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli
intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione
riguardante la fase precedente all'astensione collettiva, e puo' invitare, con
apposita delibera, i soggetti interessati a riformulare la proclamazione in
conformita' alla legge e agli accordi o codici di autoregolamentazione
differendo l'astensione dal lavoro ad altra data;
e) rileva
l'eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici
alternativi, che interessano il medesimo bacino di utenza, per effetto di
astensioni collettive proclamate da soggetti sindacali diversi e puo' invitare
i soggetti la cui proclamazione sia stata comunicata successivamente in ordine
di tempo a differire l'astensione collettiva ad altra data;
f) segnala
all'autorita' competente le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione
collettiva puo' derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai
diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma
1, e formula proposte in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza di cui
all'articolo 8 per prevenire il predetto pregiudizio;
g) assume
informazioni dalle amministrazioni e dalle imprese erogatrici di servizi di cui
all'articolo 1, che sono tenute a fornirle nel termine loro indicato, circa
l'applicazione delle delibere sulle sanzioni ai sensi dell'articolo 4, circa
gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni e i rinvii di
scioperi proclamati; nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale,
puo' acquisire dalle medesime amministrazioni e imprese, e dalle altre parti
interessate, i termini economici e normativi della controversia e sentire le
parti interessate, per accertare le cause di insorgenza dei conflitti, ai sensi
dell'articolo 2, comma 6, e gli aspetti che riguardano l'interesse degli utenti
puo' acquisire dall'INPS, che deve fornirli entro trenta giorni dalla
richiesta, dati analitici relativamente alla devoluzione dei contributi
sindacali per effetto dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo
4;
h) se rileva
comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi di cui,
all'articolo 1 in evidente violazione della presente legge o delle procedure
previste da accordi o contratti collettivi o comportamenti illegittimi che
comunque possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in
corso, invita, con apposita delibera, le amministrazioni o le imprese predette
a desistere dal comportamento e ad osservare gli obblighi derivanti dalla legge
o da accordi o contratti collettivi;
i) valuta, con
la procedura prevista dall'articolo 4, comma 4-quater, il comportamento delle
parti e se rileva eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi che
derivano dalla presente legge, degli accordi o contratti collettivi sulle
prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e
delle altre misure di contemperamento, o dei codici di autoregolamentazione, di
cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 2-bis, considerate anche le cause di
insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni previste dall'articolo 4 e, per
quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 4, prescrive al datore di lavoro di
applicare le sanzioni disciplinari;
l) assicura
forme adeguate e tempestive di pubblicita' delle proprie delibere, con
particolare riguardo alle delibere di invito di cui alle lettere c) d), e) ed
h), e puo' richiedere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di comunicati
contenenti gli accordi o i codici di autoregolamentazione di ambito nazionale
valutati idonei o le eventuali provvisorie regolamentazioni da essa deliberate
in mancanza di accordi o codici idonei. Le amministrazioni e le imprese
erogatrici di servizi hanno l'obbligo di rendere note le delibere della
Commissione, nonche' gli accordi o contratti collettivi di cui all'articolo 2,
comma 2, mediante affissione in luogo accessibile a tutti;
m) riferisce ai
Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa,
sugli aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi a
servizi pubblici essenziali, valutando la conformita' della condotta tenuta dai
soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle
norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili;
n) trasmette gli
atti e le pronunce di propria competenza ai Presidenti delle Camere e al
Governo, che ne assicura la divulgazione tramite i mezzi di informazione".
Art. 11.
1. All'articolo
14 comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "puo'
indire" sono sostituite dalla seguente: "indice".
Art. 12.
1. L'articolo 17
della legge 12 giugno 1990, n. 146, e' abrogato.
Art. 13.
1. All'articolo
20, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nel secondo periodo, dopo le
parole: "quanto previsto" sono inserite le seguenti:
"dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'articolo 38 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, nonche'".
Art. 14.
1. All'articolo
20 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1 e' aggiunto, il
seguente:
"1-bis. Ai
fini della presente legge si considerano piccoli imprenditori i soggetti
indicati all'articolo 2083 del codice civile".
Art. 15.
1. Dopo
l'articolo 20 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e' aggiunto il seguente:
"Art.
20-bis. - 1. Contro le deliberazioni della Commissione di garanzia in materia
di sanzioni e' ammesso ricorso al giudice del lavoro".
Art. 16.
1. Le sanzioni
previste dagli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, non si
applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999, 2. Le
sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per le violazioni di cui
al comma 1 sono estinte.
3. I giudizi di
opposizione agli atti con i quali sono state comminate sanzioni per le
violazioni di cui al comma 1, commesse anteriormente al 31 dicembre 1999
pendenti, in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinti con
compensazione delle spese.
4. In nessun
caso si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle
sanzioni.
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma,
addi' 11 aprile 2000
CIAMPI
D'Alema,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini,
Ministro per la funzione pubblica
Salvi, Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il
Guardasigilli: Diliberto
__________________
LAVORI
PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 5857):
Presentato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri (D'Alema), dal Ministro per la funzione
pubblica (Piazza) e dal Ministro del lavoro (Bassolino) il 25 marzo 1999.
Assegnato alla
commissione XI (Lavoro), in sede referente, il 19 aprile 1999, con pareri delle
commissioni I; V e X.
Esaminato dalla
commissione XI il 21 e 28 aprile 1999;
22 luglio 1999;
15, 22, 23, 28 e 29 settembre 1999; 6 e 27 ottobre 1999.
Relazione
scritta presentata il 28 ottobre 1999 (atto n. 5857-5518-5684/A - relatore on.
Guerzoni).
Esaminato in
aula il 29 ottobre 1999; 14 marzo 2000 ed approvato il 15 marzo 2000.
Senato della
Repubblica (atto n. 4539):
Assegnato alla
1a commissione (Affari costituzionali) e alla 11a commissione (Lavoro), riunite
in sede referente il 23 marzo 2000 con parere delle commissioni 2a, 5a, 8a,
10a, 12a e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalle
commissioni riunite 1a e 11a il 29 e 30 marzo 2000.
Esaminato in
aula il 3 aprile 2000 ed il 4 aprile 2000.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il
testo dell'art. 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Istituzione
della commissione di garanzia dell'attuazione della legge) come modificato
dalla presente legge:
"Art. 2. -
1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'art. 1 il diritto
di sciopero e' esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire
l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalita' di cui
al comma 2 dell'art. 1, con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto
nel comma 5 del presente articolo. I soggetti che proclamano lo sciopero hanno
l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le
modalita' di attuazione, nonche' le motivazioni, dell'astensione collettiva dal
lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese
che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorita'
competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8, che ne cura la immediata
trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all'art. 12.
2. Le
amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto
di sciopero e delle finalita' indicate dal comma 2, dell'art. 1, ed in
relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, nonche'
alla salvaguardia dell'integrita' degli impianti, concordano, nei contratti
collettivi o negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive
modificazioni, nonche' nei regolamenti di servizio, da emanare in base agli
accordi con le rappresentanze del personale di cui all'art. 47 del medesimo
decreto legislativo n. 29 del 1993, le prestazioni indispensabili che sono
tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'art. 1, le modalita' e
le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli
adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono
disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di
lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalita' per
l'individuazione dei lavoratori interessati ovvero possono disporre forme di
erogazione periodica, e devono altresi' indicare intervalli minimi da osservare
tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando
cio' sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in
successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio
finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la
continuita' dei servizi pubblici di cui all'art. 1. Nei predetti contratti o
accordi collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di
raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da
esperire prima della proclamazione dello sciopero ai sensi del comma 1. Se non
intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le
parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga:
se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel
caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il
caso in cui l'amministrazione comunale sia parte;
se lo sciopero
ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le altre
misure di cui al presente articolo non siano previste dai contratti o accordi
collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o se previste non siano
valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera a), la provvisoria regolamentazione
compatibile con le finalita' del comma 3.
Le
amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a
comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei
servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso
di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi previsti
al presente comma.
3. I soggetti
che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici essenziali di
cui all'art.
1 o che vi
aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le
amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi sono tenuti
all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonche' al rispetto delle
modalita' e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al comma
2.
4. La
Commissione di cui all'art. 12 valuta l'idoneita' delle prestazioni individuate
ai sensi del comma 2. A tale scopo, le determinazioni pattizie ed i regolamenti
di servizio nonche' i codici di autoregolamentazione e le regole di condotta
vengono comunicati tempestivamente alla Commissione a cura delle parti
interessate.
5. Al fine di
consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di
predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo scopo altresi', di favorire lo
svolgimento dei eventuali tentativi di composizione del conflitto e di
consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui
al comma 1 non puo' essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi,
negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nonche' nei regolamenti di servizio da emanare in
base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'art. 47 del
medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei codici di
autoregolamentazione di cui all'art. 2-bis della presente legge possono essere
determinati termini superiori.
6. Le
amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'art. 1 sono
tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque
giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei
servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli
stessi; debbono, inoltre, garantire e rendere nota la pronta riattivazione del
servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata.
Salvo che sia
intervenuto un'accordo tra le parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte
della Commissione di garanzia o dell'autorita' competente ad emanare
l'ordinanza di cui all'art. 8, la revoca spontanea dello sciopero proclamato,
dopo che e' stata data informazione all'utenza ai sensi del presente comma, costituisce
forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia
ai fini previsti dall'art. 4, commi da 2 a 4-bis.
Il servizio
pubblico radiotelevisivo e' tenuto a dare tempestiva diffusione a tali
comunicazioni, fornendo informazioni complete sull'inizio, la durata, le misure
alternative e le modalita' dello sciopero nel corso di tutti i telegiornali e
giornali radio. Sono inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali
quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgano di
finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali
prevista da leggi dello Stato. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei
servizi hanno l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia
che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed
effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, e
le relative motivazioni, nonche' le cause di insorgenza dei conflitti. La
violazione di tali obblighi viene valutata dalla Commissione di garanzia ai
fini di cui all'art. 4, comma 4-sexies.
7. Le
disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione
della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine
costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumita' e della
sicurezza dei lavoratori".
- Si riporta il
testo dell'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 47
(Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro). - 1. Nelle pubbliche
amministrazioni la liberta' e l'attivita' sindacale sono tutelate nelle forme
previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale
sulla rappresentativita' sindacale che sostituiscano o modifichino tali
disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentativita' delle
organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle
prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della
contrattazione collettiva.
2. In ciascuna
amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le
organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'art. 47-bis, siano
ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono
costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 19 e seguenti
della legge 20 maggio 1970, n. 300. Ad esse spettano, in proporzione alla
rappresentativita', le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della
medesima legge 20 maggio 1970, n. 300 e le migliori condizioni derivanti dai
contratti collettivi nonche' dalla gestione dell'accordo recepito nel decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770 e dai
successivi accordi.
3. In ciascuna
amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad
iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2,
viene altresi' costituito, con le modalita' di cui ai commi seguenti, un
organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali
e' garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.
4. Con appositi
accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 47-bis, sono
definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del
personale e le specifiche modalita' delle elezioni, prevedendo in ogni caso il
voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione
della prorogabilita'. Deve essere garantita la facolta' di presentare liste,
oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'art. 47-bis, siano
ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche
ad altre organizzazioni sindacali, purche' siano costituite in associazione con
un proprio statuto e purche' abbiano aderito agli accordi o contratti
collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo.
Per la
presentazione delle liste, puo' essere richiesto a tutte le organizzazioni
sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non
superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti
o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in
quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi
accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al
comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a piu'
amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio.
Essi possono altresi' prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento
tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con
pluralita' di sedi o strutture di cui al comma 8.
6. I componenti
della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle
rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n.
300, e
successive modificazioni e del presente decreto legislativo. Gli accordi o
contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo,
stabiliscono i criteri e le modalita' con cui sono trasferite ai componenti
eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle
rappresentanze sindacali anziendali delle organizzazioni sindacali di cui al
comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.
7. I medesimi
accordi possono disciplinare le modalita' con le quali la rappresentanza
unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di
partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'art.
10 e successive modificazioni o da altre disposizioni della legge e delle
contrattazione collettiva. Essi possono altresi' prevedere che, ai fini
dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza
unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.
8. Salvo che i
contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del
comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi
precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici
dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralita' di sedi o
strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o
strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di
contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.
9. Fermo
restando quanto previsto dal comma 2 per la costituzione di rappresentanze
sindacali aziendali ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture
amministrative e' disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni,
dagli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.
10. Alle figure
professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista
una disciplina distinta ai sensi dell'articolo 45, comma 3, deve essere
garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del
personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza
quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi
elettorali.
11. Per quanto
riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali
delle minoranze linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della
regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28
dicembre 1989, n. 430".
- Si riporta il
testo vigente dell'art. 1 della citata legge 12 giugno 1990, n. 146:
"Art. 1. -
1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali,
indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se
svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a
garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati,
alla vita, alla salute, alla liberta' ed alla sicurezza, alla liberta' di
circolazione, all'assistenza e previdenza sociale all'istruzione ed alla liberta'
di comunicazione.
2. Allo scopo di
contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti
della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente
legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di
conflitto collettivo, per assicurare l'effettivita', nel loro contenuto
essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e
limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai
sensi dell'art. 2:
a) per quanto
concerne la tutela della vita, della salute, della liberta' e della sicurezza
della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico: la sanita';
l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi: le dogane, limitatamente
al controllo su animali e su merci deperibili;
l'approvvigionamento
di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessita',
nonche' la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a
quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
l'amministrazione
della giustizia, con particolare riferimento a provvedimenti restrittivi della
liberta' personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonche' ai processi penali
con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di
vigilanza sui beni culturali;
b) per quanto
concerne la tutela della liberta' di circolazione: i trasporti pubblici urbani
ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli
marittimi limitatamente al collegamento con le isole;
c) per quanto
concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonche' gli emolumenti
retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento
delle necessita' della vita attinenti a diritti della persona
costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi
anche effettuati a mezzo del servizio bancario;
d) per quanto
riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con particolare riferimento
all'esigenza di assicurare la continuita' dei servizi degli asili nido, delle
scuole materne e delle scuole elementari, nonche' lo svolgimento degli scrutini
finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento
agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
e) per quanto
riguarda la liberta' di comunicazione:
le poste, le
telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica".
Note all'art. 3:
- Si riporta il
testo vigente dell'art. 4 della citata legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 4. -
1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni
dei commi 1 e 3 dell'art.
2 o che,
richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo
articolo, non prestino la propria consueta attivita', sono soggetti a sanzioni
disciplinari proporzionate alla gravita' dell'infrazione, con esclusione delle
misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi
dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il
relativo importo e' versato dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la
disoccupazione involontaria.
2. Nei confronti
delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad esso
aderiscono in violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, sono sospesi, i
permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti
dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa e
comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a L. 5.000.000 e
non superiore a L. 50.000.000 tenuto conto della consistenza associativa, della
gravita' della violazione e della eventuale recidiva, nonche' della gravita' degli
effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime organizzazioni
sindacali possono altresi' essere escluse dalle trattative alle quali
partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento. I
contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria
per la disoccupazione involontaria.
3. (Abrogato).
4. I dirigenti
responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle
imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici di cui all'art. 1, comma 1,
che non osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'art. 2 o gli
obblighi loro derivanti dagli accordi o contratti collettivi di cui allo stesso
art. 2, comma 2, o dalla regolazione provvisoria della commissione di garanzia,
o che no prestino correttamente l'informazione agli utenti di cui all'art. 2,
comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 5.000.000
a L. 50.000.000, tenuto conto della gravita' della violazione, dell'eventuale
recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o sull'aggravamento di
conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Alla medesima
sanzione sono soggetti le associazioni e gli organismi rappresentativi dei
lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i
singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che
aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di
violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all'art. 2-bis, o della
regolazione provvisoria della commissione di garanzia e in ogni altro caso di
violazione dell'art. 2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione viene
applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro
sezione - ispettorato del lavoro.
4-bis. Qualora
le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non risultino applicabili, perche' le
organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non
fruiscono dei benefici di ordine patrimoniale di cui al comma 2 o non
partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia delibera in via
sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che
rispondono legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto
della consistenza associativa, della gravita' della violazione e della
eventuale recidiva, nonche' della gravita' degli effetti dello sciopero sul
servizio pubblico, da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 50.000.000.
La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione
provinciale del lavoro - sezione ispettorato del lavoro.
4-ter. Le
sanzioni di cui la presente articolo sono raddoppiate nel massimo se
l'astensione collettiva viene effettuata nonostante la delibera di invito della
Commissione di garanzia emanata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c),
d), e) ed h).
4-quater. Su
richiesta delle parti interessate, delle associazioni degli utenti
rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, delle autorita'
nazionali o locali che via abbiano interesse o di propria iniziativa, la
Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione del comportamento
delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o
delle amministrazioni e delle imprese interessate, ovvero delle associazioni o
organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli
imprenditori, nei casi di astensione collettiva di cui agli articoli 2 e 2-bis.
L'apertura del procedimento viene notificata alle parti, che hanno trenta
giorni per presentare osservazioni e per chiedere di essere sentite. Decorso
tale termine e comunque non oltre sessanta giorni dall'apertura del
procedimento, la Commissione formula la propria valutazione e, se valuta negativamente
il comportamento, tenuto conto anche delle cause di insorgenza del conflitto,
delibera le sanzioni ai sensi del presente articolo, indicando il termine entro
il quale la delibera deve essere eseguita con avvertenza che dell'avvenuta
esecuzione deve essere data comunicazione alla Commissione di garanzia nei
trenta giorni successivi, cura la notifica della delibera alle parti
interessate e, ove necessario, la trasmette alla direzione provinciale del
lavoro-sezione ispettorato del lavoro competente.
4-quinquies.
L'I.N.P.S. trasmette trimestralmente alla Commissione di garanzia i dati
conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti di cui
al comma 2.
4-sexies. I
dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i legali rappresentanti
degli enti e delle imprese che nel termine indicato per l'esecuzione della
delibera della Commissione di garanzia non applichino le sanzioni di cui al
presente articolo, ovvero che non forniscano nei successivi trenta giorni le
informazioni di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da L. 400.000 a L. 1.000.000 per ogni giorno di
ritardo ingiustificato. La sanzione amministrativa pecuniaria viene deliberata
della Commissione di garanzia tenuto conto della gravita' della violazione e
della eventuale recidiva, ed applicata con ordinanza-ingiunzione della
direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro, competente per
territorio".
- La legge 30
luglio 1998, n. 281, reca: "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli
utenti".
Note all'art. 4:
- Si riporta il
testo dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della
liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita'
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) gia' modificato
dell'art. 6, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146 ed ulteriormente
modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 28
(Repressione della condotta antisindacale). - Qualora il datore di lavoro ponga
in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della
liberta' e della attivita' sindacale nonche' del diritto di sciopero, su
ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che via
abbiano interesse, il pretore del luogo ove e' posto in essere il comportamento
denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie
informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente
comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente
esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli
effetti.
L'efficacia
esecutiva del decreto non puo' essere revocata fino alla sentenza con cui il
pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a
norma del comma successivo.
Contro il
decreto che decide sul ricorso, e' ammessa, entro quindici giorni dalla
comunicazione del decreto alle parti opposizione davanti al pretore in funzione
di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si
osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura
civile.
Il datore di
lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza
pronunciata nel giudizio di opposizione e' punito ai sensi dell'art. 650 del
codice penale.
L'autorita'
giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi
stabiliti dall'art. 36 del codice penale.
Se il
comportamento di cui al primo comma e' posto in essere da una amministrazione
statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione e' proposta con
ricorso davanti al pretore competente per territorio.
Qualora il
comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti
al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove
intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi della predette
situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale
competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalita' di
cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso e' ammessa, entro
quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti
allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
(Abrogato).
(Abrogato).
Nota all'art. 5:
- Si riporta il
testo vigente dell'art. 7 della citata legge 12 giugno 1990, n. 146, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 7. -
1. La disciplina di cui all'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 si
applica anche in caso di violazione di clausole concernenti i diritti e
l'attivita' del sindacato contenute negli accordi di cui al decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e nei contratti collettivi
di lavoro, che disciplinano il rapporto di lavoro nei servizi di cui alla
presente legge".
Note all'art. 6:
- Si riporta il
testo dell'art. 3 della citata legge 30 luglio 1998, n. 281:
"Art. 3.
(Legittimazione ad agire). - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti
inserite nell'elenco di cui all'art. 5 sono legittimate ad agire a tutela degli
interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
a) di inibire
gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli
utenti;
b) di adottare
le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni
accertate;
c) di ordinare
la pubblicazione del provvedimento su uno o piu' quotidiani a diffusione
nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicita' del provvedimento puo'
contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. Le
associazioni di cui al comma 1 possono attivare, prima del ricorso al giudice,
la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio a norma dell'art. 2, comma
4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
La procedura e',
in ogni caso, definita entro sessanta giorni.
3. Il processo
verbale di conciliazione, sottoscritto delle parti e dal rappresentante della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e' depositato per
l'omologazione nella cancelleria della pretura del luogo nel quale si svolto il
procedimento di conciliazione.
4. Il pretore,
accertata la regolarita' formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo
con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo
esecutivo.
5. In ogni caso
l'azione di cui al comma 1 puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi
quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto
da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei
consumatori e degli utenti.
6. Nei casi in
cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma
degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedure civile.
7. Fatte salve
le norme sulla litispendenza, sulla contingenza, sulla connessione e sulla
riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non
precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano
danneggiati dalle medesime violazioni".
- Per il testo
dell'art. 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146, si veda nelle note
all'art. 1.
- Per il testo
dell'art. 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, si veda nelle note all'art. 1.
Nota all'art. 7:
- Per il testo
dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, si veda nelle note all'art. 1.
Nota all'art. 8:
- Si riporta il
testo vigente dell'art. 9 della citata legge 12 giugno 1990, n. 146, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 9. -
1. L'inosservanza da parte dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o
piccoli imprenditori delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui
all'art.
8 e'
assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata
ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravita' dell'infrazione ed alle
condizioni economiche dell'agente, da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di
L. 1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi
di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli
imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza di cui all'art. 8 sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 5.000.000 a L. 50.000.000 per
ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica
dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della gravita'
delle conseguenze dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto della
stessa autorita' che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con
ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione
ispettorato del lavoro.
2. In caso di
inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'art. 8 i
preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni, degli enti o delle
imprese erogatrici di servizi sono soggetti alla sanzione amministrativa della
sospensione dell'incarico, ai sensi dell'art. 20, comma primo, della legge 24
novembre 1981, n.
689 (4), per un
periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno.
3. Le somme
percepite i sensi del comma 1 sono devolute all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la
disoccupazione involontaria.
4. Le sanzioni
sono irrogate con decreto dalla stessa autorita' che ha emanato l'ordinanza.
Avverso il decreto e' proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e
seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689".
Note all'art. 9:
- Si riporta il
testo dell'art. 12 della citata legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 12. -
1. E' istituita una Commissione di garanzia dell'attuazione della legge, al
fine di valutare l'idoneita' delle misure volte ad assicurare il
contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'art.
1.
2. La
Commissione e' composta da nove membri, scelti, su designazione dei Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia
di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e
nominati con decreto del Presidente della Repubblica; essa puo' avvalersi della
consulenza di esperti di organizzazione dei servizi pubblici essenziali
interessati dal conflitto, nonche' di esperti che si siano particolarmente
distinti nella tutela degli utenti. La Commissione si avvale di personale,
anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche in posizione
di comando o fuori ruolo, adottando a tale fine i relativi provvedimenti. Per i
dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. La Commissione individua, con propria
deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi nel limite massimo
di trenta unita'. Il personale in servizio presso la Commissione in posizione
di comando o fuori ruolo conserva lo stato giuridico e il trattamento economico
fondamentale delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime.
Allo stesso personale spettano un'indennita' nella misura prevista per il
personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' gli
altri trattamenti economici accessori previsti dai contrasti collettivi
nazionali di lavoro. I trattamenti accessori gravano sul fondo di cui al comma
5.
Non possono far
parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche
pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni
sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonche' coloro che abbiano
comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di
erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza.
3. La
Commissione elegge nel suo seno il presidente; e' nominata per un triennio e i
suoi membri possono essere confermati una sola volta.
4. La
Commissione stabilisce le modalita' del proprio funzionamento. Acquisisce,
anche mediante audizioni, dati e informazioni dalle pubbliche amministrazioni,
dalle organizzazioni sindacali e delle imprese, nonche' dalle associazioni
degli utenti dei servizi pubblici essenziali.
Puo' avvalersi,
altresi', delle attivita' del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(CNEL), nonche' di quelle degli Osservatori del mercato del lavoro e
dell'Osservatorio del pubblico impiego.
5. La
Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio
funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo
istituto a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione
finanziaria e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a
disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilita' generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente
della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n.
400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del
tesoro, sentita la predetta Commissione.
6. All'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2.300 milioni per
ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Norme dirette a
garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della
tutela del diritto di sciopero e istituzione della Commissione per le relazioni
sindacali nei servizi pubblici". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Si riporta il
testo del comma 13 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione di controllo):
"13. Al
comma 2 dell'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il primo periodo
sono inseriti i seguenti: "Alle dipendenze della Commissione e' posto,
altresi', un contingente, non superiore nel primo biennio a diciotto unita', di
dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di
comando, determinato, su proposta della Commissione, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro. I dipendenti
comandati conservano lo stato giuridico e il trattamento economico delle
amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime".
- Si riporta il
testo del comma 14 dell'art. 17 della citata legge 15 maggio 1997, n. 127:
"14. Nel
caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione
presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione
di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad
adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni
dalla richiesta".
Note all'art.
10:
- Per il titolo
della legge 30 luglio 1998, n. 281, si veda nelle note all'art. 3.
- Per il testo
dell'art. 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, si veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo
dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, si veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo
dell'art. 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, si veda nelle note all'art. 3.
Nota all'art.
11:
- Si riporta il
testo vigente dell'art. 14 della citata legge 12 giugno 1990, n. 146, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 14. -
1. Nell'ipotesi di dissenso tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori su
clausole specifiche concernenti l'individuazione o le modalita' di
effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui al comma 2 dell'art. 2,
la Commissione di cui all'art. 12, di propria iniziativa ovvero su proposta di
una delle organizzazioni sindacali che hanno preso parte alle trattative, o su
richiesta motivata dei prestatori di lavoro dipendenti dall'amministrazione o
impresa erogatrice del servizio, indi'ce sempre che valuti idonee, ai fini di
cui al comma 2 dell'art. 1, le clausole o le modalita' controverse oggetto
della consultazione e particolarmente rilevante il numero dei lavoratori
interessati che ne fanno richiesta, una consultazione tra i lavoratori
interessati sulle clausole cui si riferisce il dissenso, indicando le modalita'
di svolgimento, ferma restando la valutazione di cui all'art. 13, comma 1,
lettera a). La consultazione si svolge entro i quindici giorni successivi alla
sua indizione, fuori dell'orario di lavoro, nei locali dell'impresa o
dell'amministrazione interessata.
L'Ispettorato
provinciale del lavoro competente per territorio sovraintende allo svolgimento
della consultazione e cura che essa venga svolta con modalita' che assicurino
la segretezza del voto e garantiscano la possibilita' di prendervi parte a
tutti gli aventi diritto.
La Commissione
formula, per altro, la propria proposta sia nell'ipotesi in cui persista, dopo
l'esito della consultazione, il disaccordo tra le organizzazioni sindacali, sia
nel caso in cui valuti non adeguate le misura individuate nel contratto od
accordo eventualmente stipulato dopo la consultazione stessa".
Note all'art.
13:
- Si riporta il
testo vigente dell'art. 20 della citata legge 12 giugno 1990, n. 146, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 20. -
1. Resta in ogni caso fermo, per gli aspetti ivi diversamente disciplinati,
quanto gia' previsto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1964, n. 185, e dalla legge 23 maggio 1980, n.
242. Resta
inoltre fermo quanto previsto dall'art. 2 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
dall'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni,
nonche' dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, e dalla legge 1o aprile 1981, n.
121.
1-bis. Ai fini
della presente legge si considerano piccoli imprenditori i soggetti indicati
all'art. 2083 del codice civile".
- Si riporta il
testo dell'art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
"Art. 2
(Art. 2 T.U. 1926). - Il prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessita'
pubblica, ha facolta' di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela
dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
Contro i
provvedimenti del Prefetto che vi ha interesse puo' presentare ricorso al
Ministro per l'interno".
- Si riporta il
testo dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle
autonomie locali):
"Art. 38.
(Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale). - 1. Il sindaco,
quale ufficiale del Governo, sovraintende:
a) alla tenuta
dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli
dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla
emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in
materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanita' e di igiene pubblica;
c) allo
svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle
funzioni affidategli dalla legge;
d) alla
vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico,
informandone il prefetto.
2. Il sindaco,
quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e
urgenti in materia di sanita' ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' dei
cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini puo' richiedere al prefetto,
ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
2-bis. In casi
di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o
acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino
particolari necessita' dell'utenza, il sindaco puo' modificare gli orari degli
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche',
d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
3. Se l'ordinanza
adottata ai sensi del comma 2 e' rivolta a persone determinate e queste non
ottemperano all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio a spese
degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui
fossero incorsi.
4. Chi
sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
5. Nell'ambito
dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto puo' disporre ispezioni
per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonche' per
l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere
generale.
6. Nelle materie
previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonche' dall'art. 10, il
sindaco, previa comunicazione al prefetto, puo' delegare l'esercizio delle
funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non
siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco puo'
conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni
nei quartieri e nelle frazioni.
7. Ove il sindaco
o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente
articolo, il prefetto puo' nominare un commissario per l'adempimento delle
funzioni stesse.
8. Alle spese
per il commissario provvede l'ente interessato.
9. Ove il
sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con
propria ordinanza".
Note all'art.
14:
- Si riporta il
testo dell'art. 2083 del codice civile:
"Art. 2083
(Piccoli imprenditori). - Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del
fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano
un'attivita' professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e
dei componenti della famiglia".
- Per il testo
dell'art. 20 della legge 12 giugno 1990, n. 146, si veda nelle note all'art.
13.
Nota all'art.
15:
- Per il testo
dell'art. 20 della legge 12 giugno 1990, n. 146, si veda nelle note all'art.
13.
Note all'art.
16:
- Per il testo
dell'art. 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, si veda nelle note all'art. 3.
- Per il testo
dell'art. 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, si veda nella nota all'art. 8.